Statuto
Lo statuto della Filarmonica Alessandro Stradella APS.
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Art. 1 — Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Filarmonica Alessandro Stradella APS”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Fivizzano e con durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Art. 2 — Scopo, finalità, attività
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo principale è la promozione e la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma, lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale, con particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni.
L'associazione persegue le proprie finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 CTS:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con riferimento alla storia e all'identità delle tradizioni musicali locali;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione della cultura musicale e del volontariato;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e musicale, al successo formativo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:
- Attività didattica mediante l'organizzazione di corsi di strumento e teoria musicale, seminari e laboratori aperti a ogni fascia d'età;
- Costituzione e gestione di complessi bandistici, corali e di musica d'insieme;
- Organizzazione di concerti, rassegne, concorsi e manifestazioni culturali anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Promozione di scambi culturali e gemellaggi musicali per incentivare l'aggregazione sociale e la crescita artistica degli associati;
- Attuazione di progetti musicali e formativi presso le istituzioni scolastiche e altre realtà del territorio;
- Sviluppo di un modello culturale distribuito, favorendo l'accesso alla pratica musicale in tutto il territorio comunale, incluse le zone decentrate;
- Promozione di attività di inclusione sociale e integrazione, anche a favore di persone di diversa provenienza culturale, attraverso iniziative musicali e culturali.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS (D.M. 107/2021), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, la cui individuazione sarà operata dall'Organo di amministrazione. L'associazione può inoltre esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
Art. 3 — Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione instrumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 — Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi (se maggiorenni);
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.
Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
Art. 5 — Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 6 — Organi
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.
Art. 7 — Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno sessanta giorni, nel libro degli associati. I soci fondatori esercitano fin da subito i diritti associativi. Ciascun associato ha un voto (per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale). Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno tre associati. Qualora l'Organo di amministrazione non convochi l'assemblea entro sessanta giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai richiedenti.
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati (se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea);
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota nel rispetto della normativa vigente e dei principi di buona fede e di parità di trattamento. È ammesso, se previsto nell'avviso di convocazione, il voto elettronico su un arco temporale definito.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 8 — Organo di amministrazione
L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, non inferiore a quattro, nominati dall'Assemblea per la durata di un anno con possibilità di essere rieletti per dieci mandati consecutivi (la cooptazione non è ammessa; non c'è cooptazione quando subentra il primo dei non eletti perché non contrasta con il principio di elettività). La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno cinque giorni prima della data fissata. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. È ammessa la partecipazione via telecomunicazione.
Art. 9 — Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 10 — Organo di controllo
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
La nomina dell'Organo di controllo è facoltativa, salvo nei casi in cui la legge vigente imponga l'obbligo di nomina.
Art. 11 — Revisione legale dei conti
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Art. 12 — Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
Art. 13 — Divieto di distribuzione degli utili
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 14 — Risorse economiche
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.
Art. 15 — Bilancio di esercizio
L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Art. 16 — Libri e Registro
L'associazione deve tenere il:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.
Art. 17 — Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di amministrazione (sono vietati i rimborsi forfettari). I volontari sono assicurati contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi ex art. 18 CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Art. 18 — Lavoratori
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato.
Art. 19 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
Art. 20 — Regolamenti interni
L'associazione può dotarsi di uno o più Regolamenti interni allo scopo di disciplinare in modo più dettagliato l'organizzazione e il funzionamento delle attività associative. I Regolamenti integrano lo Statuto e non possono in alcun modo contrastare con le sue disposizioni né con la normativa vigente. Essi sono approvati, modificati e revocati dall'Organo di amministrazione con propria deliberazione. L'Assemblea può in ogni momento esaminarli e deliberarne la modifica o la revoca. I regolamenti interni sono sottoposti a revisione almeno una volta ogni tre anni.